La nostra storia inizia con la scadenza della carta di identità elettronica del mio amico Gerry, emessa cinque anni fa.
Gerry, notata la scadenza ravvicinata della propria c. i. elettronica, si reca presso la sede più vicina dell’ufficio anagrafe del comune di Potenza. Ha in testa la certezza che il rinnovo di quella tessera, con quel bel chip in bella mostra, sia roba da era elettronica finale: infilare la tessera in un “coso”, il pollice e la faccia in un altro e contemporaneamente dichiararsi italiano “a voce”. Insomma roba da “Minority Report”, o giù di lì…
Niente di tutto questo: il comune gli rilascia un bel certificato, formato A4, con tanto di timbro, nel quale si dichiara che la carta n.xxxx è valida fino al……. e l’impiegato dell’anagrafe si premura pure di raccomandare all’amico di portare sempre con se, insieme alla carta di identità, quel pezzo di carta.
Ma che bel documento elettronico che ha adesso in tasca Gerry. Quella carta che col tempo aveva ridotto le sue dimesioni e racchiuso tutte le informazioni necessarie all’interno di un involucro più sicuro e resistente, si ritrova, in 3 minuti, quintuplicata in dimensioni e irrimediabilmente indebolita: avete mai provato a portare un foglio A4, stampato da una stampate laser, piegato in quattro all’interno di un portafogli ?
Ma come siamo arrivati a questo ? Semplice una legge del 2008:
Legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 31. Durata e rinnovo della carta d’identità 1. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.». 2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.Intanto il comma 3 dice che il comune doveva avvisare il mio amico Gerry sulla scadenza della propria carta e poi non mensiona alcun certificato di rinnovo anche se non so come il comune possa superare l’ostacolo della data di scadenza impressa sulla tessera.
Ma siccome “mal comune è mezzo gaudio” leggetevi questo post e scoprirete non solo tutta la storia contorta di questa benedetta tessera ma da commenti ccome questo, scoprirete l’assurdità tutta italiana:
“Io ce l’ho da 5 anni e l’ho rinnovata lo scorso 8 maggio. Mi hanno dato un comune foglio di carta formato A4 che attesta la proroga del documento per altri 5 anni da allegare alla carta scaduta. Sono andata in Tunisia con gita organizzata da tour operator e non mi hanno fatto nemmeno fatto varcare la soglia rimettendomi sullo stesso aereo di arrivo che rientrava. Il documento non è stato riconosciuto mentre chi aveva la vecchio documento cartaceo con il timbro di rinnovo è entrato tranquillamente. Non ho altro da aggiungere valutate voi”